Società

Regolamento

Di seguito si riporta il regolamento della Società Italiana di Cardiochirurgia. Utilizzando il pulsante in basso è possibile scaricare la versione PDF del documento.

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Regolamento della Società Italiana di Cardiochirurgia

Art 1

La domanda di adesione

La domanda di adesione alla SICCH, integrando quanto previsto dallo Statuto, deve essere correlata da un curriculum vitae in formato europeo, di cui l’aspirante socio è l’unico responsabile per quanto in esso riportato; il curriculum vitae e la scheda personale devono essere aggiornati annualmente dai soci. Gli specializzandi debbono inoltre presentare una lettera firmata dl Direttore della Scuola di Specializzazione. Quanto sopra riportato non si riferisce naturalmente ai soci onorari ed aggiunti. I soci ordinari residenti all’estero, per mantenere il loro status, devono inoltre presentare annualmente certificazione della Istituzione, ove svolgono la loro attività, pena la decadenza dell’iscrizione gratuita alla SICCH.

Art 2

Quota sociale

La quota sociale deve essere versata dal socio improrogabilmente entro il 28 febbraio dell’anno in corso. Dopo tale data, il socio perde il diritto a tutte le agevolazioni annuali, compresi eventi e/o congressi societari, abbonamenti a riviste. Il tesoriere può proporre al C.D. un aumento della quota sociale per i soci morosi.

Art 3

Controllo

I componenti del Consiglio Direttivo, qualunque carica ricoprano in esso, i Responsabili di Struttura, sia Universitari che Ospedalieri, debbono impegnarsi personalmente affinché tutti i cardiochirurghi italiani siano iscritti alla SICCH.

Art 4

Le candidature

Le candidature alle cariche sociali vengono vagliate in via preventiva dal Comitato per le Nomine, del quale fanno parte i 2 Past Presidents più recenti, il Presidente, Il Segretario Scientifico, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere in carica.

Ruolo del Comitato per le Nomine è valutare non solo la correttezza formale della candidatura, ma soprattutto l’adeguatezza degli eventuali candidati alla carica cui si vogliano candidare, nel contesto di una progressiva “carriera all’interno della SICCH”, così che la naturale progressione dei soci a ruoli maggiormente operativi sia garantita da precedenti esperienze nelle attività SICCH quali comitati, domini e task force, per le candidature a consigliere, e dall’esperienza di consigliere (escluso in tal caso il consigliere junior) per i ruoli di segretariali e presidenziali.

Il giudizio del Comitato per le Nomine è insindacabile; le votazioni per le nomine alle cariche sociali avvengono a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Qualora un membro  del comitato per le nomine sia candidato a cariche sociali della SICCH (ad es., rinnovo del mandato), dovrà astenersi dalla votazione che lo riguarda

Art 5

Divieti

Non possono candidarsi ed essere eletti alle cariche sociali  più di 3 soci che svolgano la loro attività come liberi professionisti o come dipendenti di  strutture private e/o accreditate; di questi, solo uno può ricoprire ruoli segretariali o presidenziali.

Art 6

Incompatibilità

I soci che siano in posizioni incompatibili con gli interessi e gli indirizzi della Associazione non sono candidabili. In particolare vi è incompatibilità con i ruoli dirigenziali in altre società scientifiche italiane, attività commerciali o enti di diritto privato che siano in concorrenza scientifica o in conflitto gli interessi con gli indirizzi e l’autonomia di SICCH.

Art 7

Censura

Il C.D. può sottoporre a censura formale il comportamento non consono, sia verbale che scritto, di un Socio nei confronti di altri Soci o della SICCH. (cfr art. 6 dello Statuto). Tale comportamento ha una grave valenza se tenuto da uno dei componenti del C.D. In tale caso, il giudizio e gli eventuali  provvedimenti vengono demandati ai probiviri, in accordo con il Presidente ed i segretari

Art 8

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 Past President  – in regola con la iscrizione  – e viene nominato dal CD ad ogni inizio di mandato. Il Collegio esprime al C.D. pareri di ordine etico, morale e deontologico, sia autonomamente che su richiesta del C.D. E’ facoltà del Collegio dei Probiviri scegliere un proprio Coordinatore.

Il Coordinatore, su richiesta del C.D., può partecipare alla seduta del C.D., senza diritto di voto.

Art 9

Convocazioni

Il C.D. ha facoltà di convocare il Collegio dei Probiviri ogni volta che lo riterrà necessario, nell’esclusivo interesse della SICCH e/o quando vi siano gravi conflittualità tra soci.

Art 10

Sanzioni

Le sanzioni, eventualmente comminate dal Collegio dei ProbiViri, possono consistere in: ammonizione, sospensione temporanea, ed esclusione. L’ammonizione esclude l’accesso alle cariche sociali per due anni, mentre la sospensione temporanea preclude l’accesso alle cariche sociali per 4 anni. Le sanzioni devono essere verbalizzate e protocollate. Le sanzioni sono preventivamente discusse con il C.D. ed il socio ha diritto ad essere presente alla discussione e presentare memorie che ritenga utile a propria discolpa. Il giudizio avviene a maggioranza semplice.

Art 11

Modifiche al regolamento

L’assemblea ordinaria può deliberare, se presenti nei punti all’ordine del giorno, eventuali modifiche del Regolamento, se proposte dal C.D. o da uno o più associati. In questo ultimo caso, il testo della modifica del Regolamento deve essere richiesto da almeno 150 soci in regola. La richiesta deve essere presentata  tramite e-mail indirizzata al Presidente SICCH almeno un mese prima della data dell’Assemblea Ordinaria. Il Presidente deve informare il C.D. della richiesta ed è obbligato ad inserire la richiesta stessa all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria. La modifica del Regolamento è approvata a maggioranza semplice dei presenti in Assemblea.

Art 12

Regolarizzazione quote

La mancata regolarizzazione del pagamento delle quote sociali determina la sospensione dei diritti del socio fino alla regolarizzazione delle stesse.

La sospensione si applica anche  alla partecipazione agli organi e comitati, alle cariche sociali ed al ruolo di socio presentatore per le candidature.

Art 13

Convocazioni urgenti

Il Presidente, sentito il parere dei segretari, ha facoltà di convocare urgentemente il Consiglio in qualunque momento, senza seguire le norme stabilite dalle Statuto, se ritenga che vi siano motivazioni urgenti ed indifferibili per la normale funzionalità della SICCH.

Nel caso vi sia la necessità di valutare documenti o mozioni definite, queste possono essere votate dal C.D.  in via telematica con la seguente procedura: la Segreteria invia a tutti i componenti del CD –  all’indirizzo che essi hanno indicato nella propria scheda socio – il documento o il testo della  mozione da votare indicando anche il termine entro il quale deve essere inviata la risposta.

Il membro CD risponde alla mail indicando il proprio voto. L’esito della votazione rende il documento o la mozione immediatamente esecutiva al termine della votazione Questa procedura viene considerata valida, verbalizzata e copia del verbale inviato ai membri del CD.

Art 14

Per tutto quanto non compreso nel Regolamento, fa fede e legislazione interna lo Statuto SICCH.