SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA CARDIACA

STATUTO

VERSIONE 29 NOVEMBRE 2009

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ART 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione denominata "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare" fondata nel 1967 in Roma assume la nuova denominazione: "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca", designabile in sigla come SICCH.

 

ART 2 - SEDE

La sede dell'associazione è stabilita presso la sede legale della Società incaricata di gestire la segreteria organizzativa dell'Associazione

 

ART 3 - GENERALITA'

L'Associazione ha durata illimitata e riprende i principi ispiratori della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare, Società benemerita promossa dai Professori: Angelo Actis Dato, Pier Giuseppe Cevese, Alberto De Blasi, Renato Donatelli, Antonio Lanzara, Edmondo Malan, Amedeo Pasanisi, Luciano Provenzale, Filippo Scirè, Anacleto Venturini, Pietro Valdoni, Giuseppe Zannini di cui perpetua l'eredità culturale.

 

ART 4 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità d'interesse generale e d'utilità sociale nel promuovere la ricerca scientifica, la formazione dei medici specialisti nella disciplina cardiochirurgica, ossia la branca della chirurgia che interessa specificatamente il cuore ed i grossi vasi, la programmazione in ambito sanitario ed il controllo di qualità nel campo delle malattie cardiovascolari.

In particolare l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  1. Riunire nell'ambito nazionale i Cardiochirurghi ed i cultori delle materie affini alla specialità cardiochirurgica che operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
  2. Tutelare la figura giuridica e professionale degli associati.
  3. Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale cardiochirurgico.
  4. Definire ed omogeneizzare gli standard clinico - operativi e le linee guida della specialità cardiochirurgica anche con l'impiego di sistemi informatici e con la costruzione di un archivio dati ufficiale.
  5. Promuovere le ricerche sulle malattie cardiovascolari passibili di terapia chirurgica.
  6. Promuovere lo sviluppo ed il coordinamento della cardiochirurgia in tutte le strutture nazionali intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e della verifica dei risultati.
  7. Promuovere nell'ambito nazionale ed internazionale l'attività didattica, formativa, scientifica e di ricerca di ogni aspetto dell'attività cardiochirurgica.
  8. Adeguarsi alle disposizioni di legge che regolano la vita e l'attività delle Società Scientifiche. Pertanto secondo quanto contenuto nel Dlgs pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2004 la SICCH prevede:
  9. attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
  10. la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
  11. l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali e la F.I.S.M.;
  12. di non esercitare attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo quelle necessarie per la formazione continua;
  13. l'espressa esclusione di finalità sindacali;
  14. di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati:
  15. di finanziare le attività E.C.M. attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
  16. sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari l'Associazione può:

  • promuovere e coordinare ricerche e studi multicentrici, 
  • acquisire cointeressenze e partecipazioni con altre società enti ed organisminazionali od internazionali aventi analoghe finalità , 
  • federarsi con altre Società Scientifiche, 
  • promuovere la formazione e lo sviluppo di società , fondazioni, sezioni o altre istituzioni funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi scientifici e dell'amministrazione del proprio patrimonio. Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

 

ART 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dagli utili netti di gestione, da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • a. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono come Soci ,
  • b. redditi derivanti dal suo patrimonio,
  • c. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività ,
  • d. contributi accessori connessi all'attività editoriale e convegnistica L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al pagamento della quota annua di rinnovo dell' iscrizione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote di ammissione e di rinnovo dell'iscrizione e i modi ed i tempi di effettuazione dei versamenti. I Soci, oltre ai pagamenti per l'ammissione ed il rinnovo dell'iscrizione annuale, possono effettuare ulteriori versamenti al fondo di dotazione. Questi versamenti non determinano ulteriori diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Essi sono a fondo perduto; non rivalutabili né restituibili in nessun caso , ivi compreso lo scioglimento dell'Associazione, la morte, il recesso o la esclusione dall'Associazione.

La domanda di recessione da Socio non annulla l'obbligo a versare le quote arretrate insolute; il Consiglio Direttivo può disporre l'applicazione di interessi di mora e l'eventuale addebito degli oneri per il recupero dei crediti delle quote insolute.

 

ART 6 - SOCI

I Soci che fanno parte dell'Associazione si distinguono in:

  1. Onorari
  2. Ordinari
  3. Seniores
  4. Juniores

Sono Soci Onorari coloro che, per riconosciuti meriti, sono nominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari, accettata la nomina, non sono tenuti al versamento di quote associative e possono partecipare a tutti gli effetti alle attività dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i laureati in medicina e chirurgia da non meno di cinque anni i quali dimostrino di esercitare esclusivamente o preminentemente la chirurgia cardiaca o disciplina affine. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative definite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Seniores coloro che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età , e che siano stati regolarmente Soci della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (anche nei precedenti svolgimenti statutari) per almeno dieci anni. I Soci Seniores sono esentati dal versamento delle quote associative.

Sono Soci Juniores i laureati in medicina e chirurgia da meno di cinque anni, che abbiano interesse prevalente per la cardiochirurgia od altre specialità affini o correlate. I Soci Juniores pagano una quota di iscrizione ridotta.

La posizione di Socio Junior può essere mantenuta non oltre il trentacinquesimo anno di età .

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza dei loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Per le diverse tipologie di Soci sono però ammesse quote di iscrizione e di rinnovo differenziate .

I Soci possono accedere alle cariche elettive dopo cinque anni di appartenenza alla Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca" deve formulare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e impegnandosi a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

La domanda deve essere sottoscritta da almeno tre Soci presentatori.

Entro novanta giorni dal ricevimento (per il computo di tale periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) il Consiglio Direttivo deve valutare ed approvare le domande di ammissione che vengono ratificate in occasione della prima Assemblea utile.

Fermo restando il diritto di recesso, l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Una volta approvata la domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Socio può partecipare a tutte le attività indette dalla SICCH I nuovi Soci sono ammessi al diritto di voto solamente dopo che Assemblea ne ha ratificata l'iscrizione.

Il voto è relativo all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il Segretario, in occasione di ogni Assemblea, deve rendere pubblico l'elenco dei Soci aventi diritto.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

Ogni Socio può in qualsiasi momento decidere di recedere dall'Associazione. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, su cui eventualmente si esprimerà il collegio dei Probiviri e nel qual caso il recesso potrà avere effetto immediato) decorre dall'inizio del 2° mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempienza agli obblighi di versamento per tre anni consecutivi, per comportamenti indegni, posizioni incompatibili con gli interessi e gli indirizzi dell' Associazione, o di altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio. I provvedimenti di revoca possono essere promossi o dal Consiglio Direttivo o su documentata formale richiesta di dieci Soci. Le delibere di revoca debbono essere intraprese dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri Il provvedimento è operativo dopo il trentesimo giorno successivo alla notifica dell'esclusione e deve contenere le motivazioni per cui essa è stata deliberata. Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare le esclusioni alla prima Assemblea successiva alla data di adozione dei provvedimenti ed a sottoporre all'approvazione Assembleare le relative deliberazioni.

L'escluso, entro trenta giorni dalla notifica, può ricorrere e richiedere al Consiglio Direttivo di rimettere la decisione all'Assemblea .

Il Consiglio Direttivo può sottoporre a censura formale il comportamento non consono di un Associato nei confronti di altri Soci o della Associazione.

 

ART 7 - ORGANI E CARICHE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione Il Consiglio Direttivo Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo Il Segretario Il Tesoriere La Commissione permanente per l'attività scientifica Il Collegio dei Probiviri La nomina alle Cariche e l'attivazione degli Organi dell'Associazione avviene fra quanti nominati all'ART 6 abbiano maturato, al momento delle elezioni cinque anni di appartenenza all'Associazione stessa (anche nei pregressi svolgimenti statutari).

 

ART 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative, è l'organo sovrano dell'Associazione "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca" e si riunisce almeno una volta all'anno .

E' convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure in seguito a richiesta dal 10% dei Soci o da quattro componenti del Consiglio Direttivo.

Tutti devono comunque essere in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, al momento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo posta o mediante altri sistemi di comunicazioni telematici (e-mail) e deve essere notificata a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza e comunque deve giungere agli indirizzi almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione oltre all'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le Assemblee si tengono generalmente nella sede ed in coincidenza con i Congressi Nazionali dell'Associazione ed in subordine in sedi non decentrate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento del tutto eccezionale, dal Vice Presidente; in loro mancanza, su indicazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure dal Socio dell'Associazione anagraficamente pi๠anziano e disponibile fra i presenti.

L'Assemblea:

  • Approva o meno la previsione di spesa e il bilancio consuntivo.
  • Delinea gli indirizzi generali e le relazioni annuali dell'attività dell'Associazione.
  • Delibera sulle modifiche al presente Statuto.
  • Delibera, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali.
  • Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  • Approva, su proposta del Presidente o del suo sostituto, procedure elettorali, scrutatori ed eventuali commissioni elettorali.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può ricevere al massimo due deleghe da parte di altri Soci impossibilitati ad intervenire.

 

ART 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri, compresi Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Una posizione di Consigliere viene riservata di diritto al Presidente della Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle cardiopatie congenite da essa designato. Una posizione di Consigliere è riservata ad un Socio Junior.

Tutti i Consiglieri devono essere Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e durano in carica due anni e sono rieleggibili per una volta (in totale due mandati).

Dopo un'interruzione di due anni, i Consiglieri possono essere nuovamente rieletti Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro, lo stesso Consiglio Direttivo dà luogo alla cooptazione di un nuovo membro sulla base della graduatoria delle ultime elezioni (primo dei non eletti; in caso di parità prevarrà il Socio pi๠anziano per iscrizione ed in subordine anagraficamente). Il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla fine del mandato del Consigliere che sostituisce. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Segretario o del Tesoriere, l'incarico verrà attribuito al Consigliere pi๠anziano che rimane in carica fino alla fine del mandato.

Dell'evento deve essere fatta notifica ai Soci durante la prima Assemblea utile e comunque mediante gli abituali sistemi di comunicazione dell'Associazione.

Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Viene convocato dal Presidente con comunicazione via fax o telematica da farsi pervenire , salvo casi di urgenza ,almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide qualora sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo; in caso di parità nelle votazioni, a scrutinio palese o segreto, è determinante il parere del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in pi๠luoghi, audio e/o video collegati - dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario. Dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  2. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni, comunque sino alla successiva Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche ed ha le seguenti funzioni:

  1. Deliberare le regolamentazioni interne per il funzionamento dell'Associazione
  2. Deliberare l'ammissione e la revoca dei Soci.
  3. Predisporre la previsione di spesa e i bilanci consuntivi annuali
  4. Sviluppare i programmi di lavoro proposti e/o approvati dall'Assemblea.
  5. Proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto (formulando proposte scritte ed inoltrate a tutti i Soci almeno quarantacinque giorni prima dell'Assemblea programmata per la deliberazione).
  6. Proporre all'Assemblea i regolamenti relativi alle procedure elettorali, al funzionamento degli Organi ed Organismi dell'Associazione.
  7. Approvare le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte rispettivamente dal Presidente, e dal Segretario e dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea,
  8. Disporre l'aggiornamento delle quote associative annue.
  9. Amministrare il patrimonio dell'Associazione.
  10. Deliberare, su proposta del Tesoriere, il rimborso spese dei Soci per attività svolte a favore dell'Associazione.
  11. Stabilire e promuovere la convocazione dell'Assemblea.
  12. Attivare tutte le procedure per dotare l'Associazione di propri organi di comunicazione, stampa e di divulgazione interna ed esterna .
  13. Nominare i componenti dei Comitati e definirne i regolamenti.
  14. Recepire, nel corso delle Assemblee, le indicazioni dei Soci sullo sviluppo, la composizione e le competenze dei Comitati e la disponibilità a farne parte.
  15. Individuare ed eventualmente attivare, ove ritenuta necessaria, ogni forma di promozione e di coinvolgimento rappresentativo dei Soci.
  16. Adottare ogni altra iniziativa funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I problemi routinari vengono gestiti dell'ufficio segreteria, composto dal Presidente, dal Vice Presidente dal Segretario e dal Tesoriere. Tutte le attività svolte, regolarmente verbalizzate, saranno comunicate a scopo di ratifica in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze culturali, scientifiche ed organizzative lo richiedano, può proporre l'istituzione di singole Sezioni che debbono essere approvate con delibera assembleare dai Soci ordinari. Le Sezioni sono dotate di un organo collegiale e sono soggette a regolamentazione approvata dal Consiglio Direttivo.

La Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva è stata ufficialmente istituita il

12 Gennaio 1996 ed ha successivamente modificata la propria denominazione in "Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle cardiopatie congenite".

Il passaggio delle consegne e delle competenze tra il Consiglio Direttivo uscente e quello neoeletto viene formalizzato dopo la chiusura dell'Assemblea che ha avuto per tema il rinnovo delle cariche sociali.

La prima riunione autonoma del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire entro un mese dalle elezioni ed è convocata dal Segretario.

 

ART 10 - IL PRESIDENTE

In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, il Vicepresidente in carica durante il precedente mandato assume il ruolo di Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente:

  1. convoca e presiede in prima persona l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  2. solo in casi di impedimento imprevisto e del tutto eccezionale, ad Assemblea o Consiglio già convocati, può delegare al Vice presidente la conduzione dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
  4. sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione,
  5. verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità .
  6. accerta che il Tesoriere prepari la previsione di spesa e i bilanci consuntivi e li sottoponga al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea corredati delle opportune relazioni per l'approvazione.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile, per i successivi due anni, né come Presidente né come componente il Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione anticipata, viene anticipato il mandato biennale del Vice presidente in carica e vengono iniziate le procedure per una elezione straordinaria del nuovo Vice Presidente ai sensi dell'art.11.

 

ART 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente viene eletto direttamente dai Soci e diventa automaticamente il Presidente della Società dopo 2 anni.

Chiunque si può candidare a tale carica purchè abbia almeno 10 anni di iscrizione alla Società . All'atto della sua candidatura egli deve presentare un suo programma ai soci.

 

ART 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dai Soci e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un mandato. Durante i primi sei mesi del mandato egli viene affiancato dal Segretario uscente.

Il Segretario :

  1. verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
  2. coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione,
  3. mantiene ed aggiorna il registro dei Soci,
  4. verifica gli adempimenti ai doveri sociali e ne sollecita l'adempimento,
  5. relaziona al Consiglio Direttivo sulle problematiche gestionali degli Organismi ed Istituti Associativi
  6. raccoglie le normative e le disposizioni Nazionali od Europee relative all'attività Cardiochirurgica,
  7. promuove le vie di contatto e conoscenza di istituzioni pubbliche e private connesse
  8. all'attività cardiochirurgica Nazionale ed Internazionale,
  9. cura i rapporti con le aziende di ricerca e produzione connesse all'attività cardiochirurgica.
  10. Il Segretario, in semplice intesa con il Tesoriere, dispone economicamente dell'ordinaria amministrazione delle spese di gestione dell'Associazione e dei rimborsi spese nei limiti disposti, relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo.

 

ART 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dai Soci e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un mandato. Durante i primi sei mesi del mandato egli viene affiancato dal Tesoriere uscente.

Il Tesoriere :

  1. cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità ,
  2. effettua le relative verifiche,
  3. controlla la tenuta dei libri contabili,
  4. predispone dal punto di vista contabile la previsione di spesa e i bilanci consuntivi accompagnandoli con idonea relazione contabile,
  5. elabora, e sottopone al Consiglio Direttivo, un piano di finanziamento dell'Associazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari,
  6. cura i rapporti finalizzati al finanziamento da parte di istituzioni pubbliche o private
  7. si fa carico della promozione del finanziamento Societario da parte dei Soci.

D'intesa con il Presidente ed il Segretario individua ed attiva, relazionandone al Consiglio Direttivo, le forme pi๠opportune di custodia e deposito della cassa, delle entrate e delle uscite finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.

D'intesa con il Segretario esegue i pagamenti per l'ordinaria amministrazione e per i documentati rimborsi spese relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è affiancato da un professionista nominato dal Consiglio Direttivo, iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, per essere assistito nelle operazioni contabili, di stesura della previsione di spesa e del bilancio consuntivo e nell'attività dei revisione dei conti.

 

ART 14 - LA COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ATTIVITA' SCIENTIFICA

Il Consiglio Direttivo identifica nel proprio contesto una Commissione permanente per l'attività scientifica, composta da due membri, oltre ad un Presidente, votati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della Commissione potrà cooptare fino a quattro Soci esterni al Consiglio stesso; almeno uno dei componenti la Commissione deve essere Socio della Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle cardiopatie congenite.

La Commissione promuove e coordina per mezzo di Comitati ad hoc:

  1. le ricerche multicentriche,
  2. lo sviluppo delle linee guida
  3. la definizione dei programmi per il Congresso Nazionale del cui Comitato Scientifico partecipa con il proprio Presidente, con ruolo consultivo e di collegamento con il Consiglio Direttivo.
  4. cura il collegamento con le attività di altre associazioni Scientifiche Nazionali ed Estere attinenti alla materia Cardiochirurgica,
  5. organizza lo sviluppo del registro nazionale cardiochirurgico.

 

ART 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, di norma identificati negli ultimi tre past President della Società . La partecipazione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche elettive.

Il Collegio dei Probiviri esprime al Consiglio Direttivo pareri di ordine etico, morale e deontologico relativamente al comportamento dei Soci o degli organismi Associativi nel contesto dell'attività Societaria, sia su iniziativa autonoma che su invito del Consiglio Direttivo stesso o su richiesta formale di almeno cinque Soci.

Il suo funzionamento è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

 

ART 16 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui possono far parte anche persone esterne all'Associazione, è eletto dai Soci e si compone di tre membri.

I Revisori dei Conti :

  1. verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri,
  2. danno parere sulla previsione di spesa e sui bilanci.
  3. L'incarico è incompatibile con qualunque altra carica sociale. Per la durata in carica
  4. la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 17 - CANDIDATURE E NOMINE

Le candidature ai vari ruoli elettivi sono approvate da un apposito "Comitato per le nomine", nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea elettorale ed esprime i risultati della propria valutazione sulla correttezza delle candidature alla carica di Vice Presidente, di Consigliere , di Segretario e Tesoriere alla scadenza di questi mandati.

Compito del Comitato è la verifica della correttezza delle proposte e della eleggibilità dei candidati, e la preparazione della lista di candidati alle cariche elettive sulla base delle posizioni che risulta necessario coprire.

Le candidature possono essere proposte da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o da qualsiasi socio ordinario purché sostenuta da almeno altri nove soci ordinari. Le proposte vanno indirizzate al Comitato almeno sessanta giorni prima del Congresso.

Le candidature a Vicepresidente debbono essere accompagnate da un programma che verrà portato a conoscenza dei soci.

La lista finale dei candidati deve essere trasmessa dal Comitato al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data del Congresso.

La elezione avviene con voto segreto ed è utilizzabile lo strumento della delega per non pi๠di due voti per persona delegata.

La carica di Vicepresidente ha una durata di due anni e pertanto la sua elezione ha luogo in occasione di ogni congresso ordinario.

La carica di Segretario e di Tesoriere ha una durata di un quadriennio e pertanto la elezione o la eventuale rielezione avviene ogni due Congressi ordinari.

 

ART 18 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, nonché il Libro dei Soci.

I verbali di riunione dei Comitati debbono essere trasmessi a cura dei singoli responsabili al Presidente dell'Associazione per la presentazione al Consiglio Direttivo. I verbali, protocollati, vanno a far parte del "Libro dei Comitati" tenuto del Segretario dell'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; il Segretario spedisce, contrassegno a solo mezzo posta, con spese a totale carico del richiedente, le copie certificate e autenticate secondo le norme vigenti.

 

ART 19 - PREVISIONE DI SPESA E BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 30 Novembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposta una previsione di spesa ed un bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la previsione di spesa del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Bilanci e relazioni sono pubblicati sugli organi di informazione dell'Associazione o su altri mezzi di informazione.

Il Segretario invia, con spese a totale carico del richiedente, copie dei bilanci a chi ne fa richiesta

 

ART 20 - IL CONGRESSO SCIENTIFICO

Il "Congresso Scientifico della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca", è tenuto normalmente con cadenza biennale.

La sede del Congresso è stabilita, anche a cadenza pluriennale, sulla base di motivazioni di convenienza logistica, organizzativa e finanziaria.

Il Consiglio Direttivo, stabilisce la sede del Congresso, nomina il Comitato Ordinatore del Congresso ed i rispettivi Segretari.

Il Comitato Ordinatore, composto dal Presidente, che è il Presidente in carica della Società , e da altri quattro membri scelti dal Consiglio Direttivo in ambito nazionale è responsabile a tutti gli effetti della gestione organizzativa ed amministrativa del Congresso.

In coincidenza con il Congresso Scientifico della "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca" deve essere svolta un'Assemblea finalizzata agli eventuali adempimenti statutari.

 

ART 21 - COMITATI -AREE

Il Consiglio Direttivo può:

a. deliberare l'attivazione di Comitati e/o aree

b. nominare il Coordinatore,

c. decidere Il permanere in essere degli stessi,

d. decretarne in ogni momento lo scioglimento,

e. promuovere il regolamento per il funzionamento dei Comitati,

f. attivare aree mono o pluriregionali .

Ogni Comitato è costituito da almeno tre componenti compreso il Coordinatore.

La composizione dei Comitati deve essere, come minimo, costituita per i due terzi da Soci in regola con il pagamento delle quote associative, e per un terzo, come massimo, da non Soci.

Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo, per la ratifica, la composizione del Comitato .

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di partecipare ai lavori di tutti i Comitati.

L'attività dei Comitati si conclude comunque con il rinnovo del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato per le Nomine deve comprendere i cinque ultimi Past-Presidents, il pi๠anziano dei quali funge da Coordinatore. Il Comitato, se necessario, viene integrato dai Soci pi๠anziani iscritti alla Società da almeno venti anni.

 

Il Consiglio Nazionale nella riunione dell'11 giugno 2004 ha deliberato che ogni Area si gestisca autonomamente eleggendo i propri organi direttivi (almeno un Presidente ed un Segretario).

Gli organi direttivi :

a. sono eletti, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei cardiochirurghi facenti parte dell'area

b. restano in carica per due anni,

c. sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.

d. devono essere eletti tra i Soci in regola con i pagamenti delle quote societarie.

I Presidenti costituiscono il Collegio dei Presidenti che si deve riunire almeno una volta all'anno. Il Collegio è gestito da un Coordinatore eletto tra i Presidenti. Il Coordinatore del Collegio resta in carica due anni e non è rieleggibile.

 

ART 22 - MEMBRI AGGIUNTI

Il Consiglio Direttivo regolamenta sull'ammissione, presenza e ruolo dei Membri Aggiunti, Essi possono

a. avere personalità fisica o giuridica,

b. essere nominati nei Comitati,

c. partecipare ai Congressi Scientifici,

d. essere cultori di varie discipline,

e. fare parte di Istituzioni pubbliche o private, con finalità assistenziali, scientifiche od accademiche ,

f. collaborare, a titolo onorifico od in modo finalizzato allo sviluppo di attività culturali dell'Associazione.

E' diritto dei Membri Aggiunti essere tenuti aggiornati sulle attività culturali dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo chiedere ai Membri Aggiunti il versamento di un contributo a sostegno dell'attività della Società .

 

ART 23 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART 24 - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad Associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o della interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente